RICERCHE
1 Gennaio 1885. L’ammutinamento di Ponte di Campalto ovvero i “Fatti” di Campalto.
di Ettore Aulisio
1 – Gli antefatti
a) Il PONTE: Il Comune di Favaro Veneto nel 1884 provvide a costruire a Campalto un nuovo ponte metallico sul Canale Osellino; la costruzione del manufatto fu progettata ed eseguita dalla Ditta Trionfini di Treviso (fig. 1)
Il ponte permetteva l’accesso a persone, ad animali e a carriaggi alle banchine di Sacca Campalto (già Ghebo Morosini): qui approdavano le imbarcazioni che collegavano questa parte della terraferma a Venezia e ad altre isole della Veneta Laguna.
b) VILLICI E LATTIVENDOLI: quotidianamente il Ponte era attraversato da numerosi villici e lattivendoli che trasportavano a Venezia latte ed altre derrate alimentari; da anni un traghetto di barche a remi era attivo tra la Sacca Campalto e le Fondamenta Nuove di Venezia;
c) TASSA DI PEDAGGIO: per recuperare la somma spesa il Comune impose una Tassa di Pedaggio temporanea; l’Appalto per la riscossione della tassa fu vinto dal sig. Giovanni Raganello.
d) APPALTATORE: Giovanni Raganello apparteneva ad una antica famiglia di “barcaroli” che da tempo immemorabile operava nella zona. Di lui tra l’altro si ricorda che: – durante l’Assedio di Venezia (1848/49) si rese irreperibile (forse per esercitare il contrabbando a favore degli assediati); – nel 1853 ebbe la concessione per esercitare il servizio di traghetto Campalto – Venezia; – nello stesso anno quale abile e coraggioso “barcarolo” ebbe modo di salvare 5 persone in balìa della tempesta in Laguna; – nell’inverno del 1863 per diversi giorni si adoperò gratuitamente per spezzare il ghiaccio che ricopriva la superficie della Laguna e permise alle lattivendole di recarsi a Venezia; – per diversi anni gestì sia l’Osteria detta del Passo, sia il natante detto “il Passo” che permetteva l’attraversamento dell’Osellino prima che fosse costruito il Ponte; – in varie occasioni intervenne a favore delle lattivendole anche contro alcuni provvedimenti dell’Amministrazione Municipale (introduzione dei Pesi e Misure utilizzati nel resto del Regno); – divenuto “imprenditore” poté essere eletto in Consiglio Comunale e che in alcune occasioni esercitò la carica di Assessore Municipale.
2 – I Fatti di Campalto:
a) L’ammutinamento: il 1 gennaio i numerosi lattivendoli che attraversarono il Ponte si rifiutarono di pagare la Tassa di Pedaggio malgrado le richieste fatte dal Raganello. Il giorno successivo accanto all’Appaltatore comparirono due Reali Carabinieri che, senza intervenire, assistettero all’insolita protesta dei lattivendo che, un po’ irridendoli e un po’ scherzando continuarono a non pagare il Pedaggio. Il giorno successivo fu inviato sul posto l’Agente Municipale che denunciò all’autorità giudiziaria cinque persone ed elevò una multa contro le altre.
b) L’UOMO DEL PONTE: da alcuni documenti conservati all’Archivio Municipale di Favaro sembra che il Raganello abbia fatto il doppio gioco: chiedeva sì il pagamento del Pedaggio, ma di fatto probabilmente dietro all’ammutinamento del lattivendoli c’era lui, come risulta da un verbale dell’interrogatorio di uno dei denunciati.
c) DOMANDE: se qualcuno ne vuole saperne di più e vuole conoscere come andò a finire la questione non deve fare altro che leggere gli allegati documenti che gentilmente abbiamo trascritto.
Documento 1
(trascrizione della Relazione della Giunta al Consiglio Comunale di Favaro circa “I fatti di Campalto” del gennaio 1885 – Sindaco Giovanni Giacomuzzi)
Onorevoli Signori Consiglieri
Nel passato mese avvenne in Campalto un fatto che poteva dar luogo a gravi disordini e condurre alle più serie conseguenze gli sconsigliati autori di esso.-
Il primo Gennaio tutti i lattivendoli di questo Comune e di quello limitrofo di Mestre, che si recano a Venezia per Campalto, rifiutarono decisi, concordi, il pagamento della Tassa di pedaggio che viene esatta dall’appaltatore Signor Raganello Giovanni sul Ponte Comunale di detta Frazione.
Nel giorno 2 il Raganello a tutela dei suoi privati interessi chiese, coll’interposizione di questo Ufficio, l’assistenza di due Carabinieri, sperando che la sola presenza della forza pubblica avrebbe persuaso i lattivendoli a ritornare al pagamento della Tassa.
Così invece non fu. Gli uni spingendo gli altri traversarono il ponte e quindi, non curanti, tirarono innanzi per la loro strada.
Si ha motivo di credere che, e Carabinieri e Raganello, abbiano trovato prudente di non esercitare per intero il loro diritto onde evitare sicuri disordini. Difatti se in quel giorno il Raganello, assistito dai Carabinieri, si fosse opposto al transito dei lattivendoli pel ponte in discorso, chi ci dice che questi non avrebbero usata la forza contro la forza e sarebbero così venuti ad assumere una grave responsabilità penale che avrebbe avuto per effetto una lunga degenza in carcere degli autori del reato ed il conseguente impoverimento di tante famiglie?
Il giorno 3 venne da questo Ufficio spedito sul luogo un agente Municipale ond’avesse, in caso di continuato rifiuto al pagamento del pedaggio, di dichiarare i lattivendoli in contravvenzione alle Deliberazioni Consigliari 18 Maggio 1870 N 863 e 30 Novembre detto anno N 2069 con le quali venne instituito, a termini dell’Art.o 40 della Legge sui L. Pi., il pedaggio suddetto, la cui tariffa riporto, a mente dell’Art.o 139 della Legge Comunale e Provinciale, l’approvazione dell’Onorevole Deputazione Provinciale.
Nessuno avendo mutato il divisamento dei giorni prima, tutti risposero un bel no a chi li ricercava della Tassa, non omettendo qualche frase di canzonatura e qualche atto di dileggio….. L’Agente Comunale li ha quindi dichiarati in contravvenzione nel N° di 67 fra uomini e donne: 59 appartenenti a questo Comune ed 8 a quello di Mestre.
Il giorno 5 gennaio chiamati in questo Ufficio i contravventori appartenenti a questo Comune ond’essere invitati alla conciliazione a senso dell’Arto 148 della Legge Comunale e Provinciale.
Non valsero le più persuasive parole a far loro comprendere l’errore in cui erano caduti e la pericolosa via che intendevano percorrere. Tutti si rifiutarono alla conciliazione dichiarando che non volevano pagare più oltre il pedaggio, dacché questo era durato già per un tempo sufficiente a rifondere il Comune della spesa sostenuta per la costruzione del ponte.-
Vedendo l’impossibilità di capacitare del contrario quella turba incomposta ed ignorante, sia perché tutti volevano parlare, sia perché ormai la diffidenza era entrata nel loro animo, venne stabilito che i più influenti fra i contravventori si presentassero in altro giorno a questo Ufficio assistiti, ove lo credessero opportuno, da un legale od altra persona di loro fiducia, onde venire notiziati delle somme incassate dal Comune dall’attivazione del Ponte fin qui, prendendo anco esame degli atti che a tale gestione si riferiscono.-
E qui, o Signori, sta bene si sappia il perché la vostra Giunta si è dichiarata volontariamente incline a dare spiegazioni ai lattivendoli contravventori, mentre sa bene di non dover rendere conto del proprio operato che solo all’Autorità Superiore.
Il Suo giudizio fu questo: il male da cui sono affetti i contravventori è l’errore di credere che il Comune si sia rifuso della somma spesa per la costruzione del Ponte di Campalto e di ritenere quindi che non si possa legalmente obbligarli a continuare ulteriormente nel pagamento della Tassa.-
Da buon medico perciò, essa Giunta, adottò il sistema di combattere la causa e non l’effetto, certa che, convinti del loro errore, sarebbero ritornati pacificamente alla corresponsione del pedaggio.
Dapprima i lattivendoli si mostrarono disposti di recarsi in Municipio per avere sulla questione ogni desiderabile schiarimento. Più tardi invece, forse a cagione di qualche loro mal consigliere, mutarono divisamento.
Vedendo la Giunta che i malati rifiutavano la medicina si abbandonò alla […]sorte e denunciò al R. Pretore i 5 caporioni per il provvedimento stabilito dall’Art.o149 Legge Comunale e Provinciale: salvo a denunciare poi gli altri.
Il dibattimento venne tenuto (il) 28 gennaio e si chiuse con la Sentenza di condanna dei 5 contravventori e L 18:di a ammenda per ciascuno, od a 5 giorni d’arresto in caso di insolvenza e nelle spese del processo.-
Nell’intento di evitare contestazioni il giorno del dibattimento si stimò opportuno prima di denunciare gli altri contravventori al Pretore Giudiziario, di reinvitarli a pronunciarsi in proposito e ciò per due ragioni: la prima perché di tutti non si aveva la certezza che avessero rifiutata la conciliazione propostagli il giorno 5, la seconda perché in detto giorno non sono comparsi personalmente tutti i contravventori e per molti di essi il rifiuto venne dato da parenti loro non muniti di regolare mandato per far ciò.-
Dalla condanna dei 5 contravventori suddetti alla chiamata in conciliazione degli altri passarono alcuni giorni, nei quali i lattivendoli pensarono sul serio ai casi loro ed assunte informazioni da rispettabile fonte si persuasero del falso passo che avevano fatto e riconobbero il pieno diritto del Municipio di continuare l’esazione della Tassa. Presentatisi quindi a questo Ufficio dichiararono concordi=
I°.- di pagare al Municipio £. una cadauno quale oblazione onde escludere il procedimento penale sulla incorsa contravvenzione;-
II°. di pagare all’appaltatore Sig. Raganello l’importo della Tassa non corrispostagli per l’intero mese di gennaio;-
III°.- di ricominciare da primo Febbraio corrente la corresponsione della Tassa di transito.-
In questa forma pacifica e soddisfacente per l’Autorità Municipale ebbe fine l’ammutinamento dei lattivendoli, incominciato sotto auspici punto lieti.-
Dalla presente Relazione voi, o Signori, sapete che un errore condusse i lattivendoli a disubbidire alle Disposizioni del Municipio, ma ignorate come da un momento all’altro egli sorto in loro, si sia diffuso e li abbia trascinati sulla sempre […. ] del disordine. –
A ciò cooperò la parola di chi, pel carattere ufficiale di cui è investito, avrebbe da guardarsi più degli altri di non dar causa a inconvenienti, e se questi non venne denunciato al Pretore Giudiziario si fu perché egli non agì pravo animo, ma con poco discernimento per non dire con assenza assoluta di raziocinio.-
Tuttavia avrà la sua pena. –
Favaro Veneto li 20 Febbraio 1885
p. La Giunta Municipale
f.to Giacomuzzi Sindaco.
Documento 2
Favaro Veneto lì 30 Gennaio 1885
Nell’Ufficio Municipale
Comparve spontaneamente Pizzato Enrico di Pietro, di anni 24, lattivendolo di Carpenedo e depose.
Mercordì mattina verso mezzogiorno trovatomi nella sala che mette agli uffici della R. Pretura di Mestre con Raganello Giovanni di Campalto questi mi tenne il seguente discorso = seu stà anca vù ciamà al Municipio di Mestre? – al che io risposi affermativamente. Quindi egli aggiunse = cosa gavìo dito, ve gavìo obligà de pagar?
No – io risposi – e lui riprese = bravo, coraggio e vedarà che la tassa ga da andar zò.
Tanto dichiaro per provare che il Raganello è quegli che occultamente ci incoraggia a non pagare la tassa da pedaggio dovuta sul ponte di Campalto.
A conferma di che mi sottoscrivo.
Pizzato ennrico (sic)
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Ricordo de’ libri ch’io lascio serrati nel cassone